Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte d'appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la medesima corte d'appello di Firenze.